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Titolo: Art. 2506-2506 quater. Scissione della società
Autore: Angelo Bertolotti
Editore: Zanichelli
Pagine:
Anno edizione: 2015
EAN: 9788808065674
I quattro articoli del Codice civile che concernono la scissione disciplinano l’istituto negli aspetti che maggiormente lo caratterizzano quale operazione volta alla scomposizione di un ente preesistente, in particolare per ciò che attiene alle modalità in cui può essere attuata, alla sorte degli elementi attivi e passivi del suo patrimonio, ai criteri di distribuzione delle azioni o quote nelle beneficiarie, alla tutela dei creditori, agli effetti per il resto essa è, sotto il profilo normativo, ampiamente tributaria della fusione. Lo dimostra l’art. 2506-ter, nel richiamarne un gran numero di disposizioni, a partire da quelle che concernono gli atti preparatori del progetto, sino alla regola, di particolare rilievo, relativa all’invalidità senza escludere neppure i casi in cui l’operazione coinvolga società di cui una detenga l’intero capitale (o una quota comunque non inferiore al novanta per cento) di un’altra. Di fronte a così estesi rinvii, è parso opportuno, per una doverosa completezza di esposizione, prendere in esame le regole di volta in volta richiamate, non solo per verificarne i termini di applicabilità a una scissione, ma anche per esaminare, sia pure in modo non esaustivo – non si pensi a un parziale trattato sulla fusione – gli aspetti e le questioni più rilevanti loro riferibili sì da evitare al lettore, almeno entro certi limiti, la necessità di consultare ogni volta testi specificamente loro dedicati. I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate neiLa società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro NEWSLETTER Iscrizione gratuita alla mailing list ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DEL SITO. TRASMETTERE LA GIURISPRUDENZA INVIA LA GIURISPRUDENZA. Sostieni |