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Art. 679-712. Revocazione delle disposizioni testamentarie, sostituzione, esecutori testamentari

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Titolo: Art. 679-712. Revocazione delle disposizioni testamentarie, sostituzione, esecutori testamentari

Autore: Antonio Albanese

Editore: Zanichelli

Pagine:

Anno edizione: 2015

EAN: 9788808159168

Gli istituti giuridici commentati – revocazione, sostituzioni ed esecuzione testamentaria – hanno un comune denominatore nell’autonomia privata, sub specie di autonomia testamentaria. Dal valore e dai limiti dell’autonomia testamentaria discendono i problemi applicativi e le soluzioni interpretative, che attraversano i principi fondamentali della successione mortis causa (certezza personalità formalismo revocabilità). Con la revoca di un precedente testamento, il disponente può mantenere in vita la successione testamentaria, mutando o aggiungendo disposizioni o revocando solo in parte le precedenti o ripristinando un testamento precedente a quello revocato, ma può anche dar luogo alla successione legittima, limitandosi a revocare ogni precedente disposizione testamentaria senza null’altro disporre. La sostituzione ordinaria costituisce un momento di precipua attenzione per la scelta: il disponente ha l’occasione di perpetuare la propria scelta all’infinito (sostituzione successiva) e di modularla come meglio crede (sostituzione plurima e reciproca). Un congegno, dunque, la cui scarsa diffusione nella prassi è da attribuire alla scarsa conoscenza della sua utilità. La sostituzione fedecommissaria ha assunto un carattere esclusivamente assistenziale a seguito della riforma del diritto di famiglia ma l’evoluzione della giurisprudenza e i recenti interventi normativi ripropongono sotto una nuova luce le questioni sottese all’istituto: il divieto di sostituzione fedecommissaria in ogni altra ipotesi, il fedecommesso de residuo, l’attribuzione separata del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, la clausola «si sine liberis decesserit», il divieto di alienazione, i rapporti tra fedecommesso e trust, l’applicazione all’ipotesi di amministrazione di sostegno, l’usufrutto successivo. Anche per la figura dell’esecutore testamentario, la fonte di produzione attinge al principio di autonomia privata. Le ragioni che spingono il testatore a prevedere un esecutore testamentario possono essere le più varie: l’esigenza di avvalersi della competenza tecnica di un notaio o di un avvocato o di altro professionista l’assenza di soggetti legittimati ad ottenere l’adempimento di una o più disposizioni testamentarie la preoccupazione che i chiamati non si attengano alla volontà testamentaria. Nel Commento è costante il riferimento, oltre che agli istituti di cui al Libro II del codice civile e all’impatto, su di essi, della recente riforma della filiazione, alle altre innovazioni legislative degli ultimi anni (in tema di indegnità a succedere, di patto di famiglia, di amministrazione di sostegno), all’imporsi di nuovi istituti (come il trust), e ai mutamenti giurisprudenziali che paiono insistere, sotto diversi profili, verso un ampliamento dell’autonomia privata.



(1) In tal caso il rinvio viene effettuato ad un giorno successivo non lontano dal giorno di inizio. Nel verbale deve essere quindi indicata la data di prosecuzione
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